Art. 1.
(Registri delle attività
di relazione istituzionale).

      1. L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti del Parlamento italiano, nonché dei suoi componenti e funzionari si informa ai princìpi di pubblicità e trasparenza.
      2. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i registri dell'attività di relazione istituzionale nei confronti dei componenti delle assemblee legislative.
      3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il registro dell'attività di relazione istituzionale nei confronti dei titolari di pubbliche funzioni.
      4. Sono istituiti, con leggi regionali, presso i consigli regionali, provinciali e comunali, i registri delle attività di relazione istituzionale nei confronti delle rispettive assemblee elettive.
      5. I registri di cui al presente articolo sono pubblici.